TIENITI AGGIORNATO. REACH: MODIFICA DELL’ALLEGATO XVII

Sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 10 febbraio 2017 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2017/227 del 9 febbraio 2017, recante modifica dell’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ossido di bis (pentabromofenile) (Decabromodifeniletere: decaBDE) n. CAS 1163-19-5.

Si tratta di sostanza utilizzata come additivo ritardante di fiamma con applicazioni in vari settori tra cui materie plastiche e articoli tessili.

Con questo Regolamento, in vigore dal 2 marzo 2017, all’allegato XVII del Regolamento REACH è aggiunta la voce:
“67. Ossido di bis (pentabromofenile), (decabromodifeniletere; decaBDE) N. CAS 1163-19-5 , N. CE 214-604-9”.

La restrizione introdotta prevede che il decaBDE:

  1. Non dovrà essere prodotto o immesso sul mercato come sostanza in quanto tale dopo il 2 marzo 2019.
  2. Non dovrà essere impiegato per la produzione o l’immissione sul mercato di:
  1. a) altre sostanze, come costituente;
  2. b) miscele;
  3. c) articoli o parti di essi, in concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso dopo il 2 marzo 2019.
  1. I paragrafi 1 e 2 non si applicheranno alle sostanze, ai costituenti di altre sostanze o miscele che dovranno essere o saranno utilizzati:
  1. a) per la produzione di aeromobili prima del 2 marzo 2027;
  2. b) per la produzione di ricambi per:
  3. i) aeromobili prodotti prima del 2 marzo 2027,
  4. ii) veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2007/46/Ce, veicoli agricoli o forestali che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (Ue) n. 167/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (1) o macchine che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/Ce del Parlamento Europea e del Consiglio (2) prodotti prima del 2 marzo 2019.
  5. Il sottoparagrafo 2, lettera c), non si applicherà a:
  6. articoli immessi sul mercato prima del 2 marzo 2019;
  7. aeromobili prodotti in conformità al sottoparagrafo 3, lettera a);
  8. ricambi per aeromobili, veicoli o macchine prodotti conformemente al sottoparagrafo 3, lettera b);
  9. apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2011/65/Ue.
  10. Ai fini della presente voce, per “aeromobile” si intenderà una delle seguenti definizioni:
  11. un aeromobile civile prodotto conformemente ad un certificato di omologazione rilasciato ai sensi del regolamento (Ue) n. 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio (3) o con un’approvazione di progetto rilasciata in conformità alla normativa nazionale di uno Stato contraente dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (Icao) o per cui è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità da uno Stato contraente dell’Icao in conformità all’allegato 8 della Convenzione sull’aviazione civile internazionale;
  12. un aeromobile militare.
  • Regolamento (Ue) n.167/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag.1).
  • Direttiva 2006/42/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/Ce (GU L 157 del 9.6.2006, pag.24).
  • Regolamento (Ce) n.216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia Europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/Ce del Consiglio, il regolamento (Ce) n.1592/2002 e la direttiva 2004/36/Ce (GU L 79 del 19.3.2008, pag.1).